(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73
                        del 9 settembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9
               e successive modifiche ed integrazioni
 
  1. All'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9,  come
modificato  dall'articolo  1 della legge regionale 16 agosto 1984, n.
45 e' aggiunto il seguente comma:
  "L'assegno vitalizio e' inoltre sospeso se il titolare viene eletto
alla carica  di  difensore  civico  o  di  titolare  dell'ufficio  di
protezione  e pubblica tutela dei minori di cui rispettivamenteo alle
leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n.  42;  ovvero
qualora  assuma incarico di segretario generale della programmazione,
di  segretario  generale  del  Consiglio  regionale,  di   segretario
regionale,   di  direttore  di  ente  dipendente  dalla  Regione,  di
direttore  generale  dell'Agenzia  regionale  per  la  prevenzione  e
protezione  ambientale  del  Veneto,  di direttore generale di unita'
locale  socio-sanitaria  o  di  azienda  ospedaliera.  L'assegno   e'
ripristinato con la cessazione dall'incarico".