(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73 del 9 settembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni 1. All'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 45 e' aggiunto il seguente comma: "L'assegno vitalizio e' inoltre sospeso se il titolare viene eletto alla carica di difensore civico o di titolare dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui rispettivamenteo alle leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42; ovvero qualora assuma incarico di segretario generale della programmazione, di segretario generale del Consiglio regionale, di segretario regionale, di direttore di ente dipendente dalla Regione, di direttore generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, di direttore generale di unita' locale socio-sanitaria o di azienda ospedaliera. L'assegno e' ripristinato con la cessazione dall'incarico".